La caparra confirmatoria consiste nel consegnare all’altra parte una somma di denaro a conferma del vincolo assunto. In base all’art. 1385 c.c. in caso di inadempimento dell’altra parte si può recedere dal contratto trattenendo la somma ricevuta o pretendendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. La previsione della caparra confirmatoria non esclude il diritto, in capo al soggetto adempiente, di avvalersi della possibilità di chiedere, in alternativa al recesso, l’esecuzione del contratto e il risarcimento per l’eventuale maggiore danno subito.
La caparra penitenziale si utilizza quando le parti vogliono riconoscersi il diritto di recesso dal contratto anche in assenza di un inadempimento. Disciplinata dall’art. 1386 c.c., rappresenta il corrispettivo del recesso esercitato per volontà unilaterale, quindi entrambe le parti si riconoscono il diritto di recedere ma la parte recedente dovrà riconoscere all’altra parte il corrispettivo pattuito a titolo di caparra penitenziale.