In base al testo unico in materia edilizia, l'Agibilità di un immobile riguarda soltanto le nuove costruzioni a partire dal 30/06/2003.
Tuttavia, è prevista anche per le ricostruzioni o le sopraelevazioni effettuate su un immobile preesistente, oppure anche nel caso in cui venga realizzato un intervento che alteri le condizioni contenute nel testo unico (art. 24 del DPR 308/2001).
A fronte di quanto scritto, se un preliminare è sprovvisto del certificato di agibilità, può comunque impegnare le parti se l'acquirente ha rinunciato a considerare essenziale questa circostanza.
In caso contrario, egli potrebbe risolvere il preliminare per inadempimento.
A tal proposito, per evitare contenziosi, sarebbe opportuno indicare nel compromesso una clausola che esonererebbe da responsabilità il venditore, evitando ogni problematica successiva sull'argomento.