Il passaggio di proprietà dell'immobile avviene solo con la stipula del contratto di compravendita, indipendentemente che le chiavi vengano o meno consegnate prima.
Fino a tale momento, la proprietà dell'immobile resta in capo a chi la vende.
Quindi, quali effetti può sortire la consegna delle chiavi?
In termini giuridici, poiché la proprietà è ancora del venditore, l'acquirente deve essere considerato un detentore, alla stregua di un inquilino o di un comodatario. Ma se dovesse saltare la vendita e se fosse il promissario acquirente a tirarsi indietro, il venditore, salvo diverse pattuizioni, potrà trattenere la caparra. Se a far saltare l'affare fosse il venditore, allora l'acquirente potrà chiedere indietro il doppio della caparra versata (art. 1385 C.C.).
In ogni caso è meglio stipulare un contratto di locazione al momento della consegna delle chiavi, scegliendo fra un contratto di locazione, prevedendo il pagamento di un canone locatizio oppure un contratto di comodato, specificando che, a far data dal giorno della consegna chiavi, si considereranno trasferite in capo all'acquirente anche le responsabilità connesse alla detenzione dell'immobile compravenduto.