Dal contratto preliminare discende l'obbligo di prestare il consenso per la conclusione di un successivo contratto; entrambe le parti assumono l'obbligazione di concludere il contratto definitivo (Atto notarile) secondo le modalità ed i termini stabiliti nello stesso.
Cosa succede se una delle parti dopo il compromesso si rifiuta di stipulare il contratto definitivo?
Primo rimedio è l'azione di adempimento coattivo, ovvero, consente alla parte adempiente di convenire in giudizio la parte inadempiente ottenendo una sentenza che disponga il trasferimento coattivo dell'immobile.
Secondo rimedio: se la parte adempiente non è interessata all'azione coattiva, potrà agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni per inadempimento.
Infatti, l'Art. 1453 del codice civile dispone: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.